Francia plastica monouso - divieto di vendita di frutta e verdura non lavorata

Plastica Monouso

Francia - Il decreto n. 2021-1318 dell'8 ottobre 2021 specifica il divieto per tutti i punti vendita al dettaglio di frutta e verdura fresca non lavorata confezionata in plastica. Così, a partire dal 1° gennaio 2022, conformemente all'articolo L5141-10-15 del Codice dell'ambiente, una trentina di frutta e verdura dovranno essere vendute senza imballaggi di plastica. Tuttavia, questo obbligo non si applica agli ortofrutticoli confezionati in lotti di 1,5 chilogrammi o più e a quelli che presentano un rischio di deterioramento se venduti alla rinfusa. Per quest'ultimo, il divieto degli imballaggi di plastica è soggetto a scadenze fissate tra il 2023 e il 2026. Per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte di imballaggi, i prodotti ortofrutticoli per i quali l'obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2022 e che sono prodotti o importati prima di tale data possono essere esposti alla vendita in imballaggi di plastica fino a 6 mesi da tale data. Per la frutta e la verdura per le quali il divieto è progressivo, possono essere esposte alla vendita con imballaggi di plastica fino a 4 mesi da quella data. Queste disposizioni, integrate dal decreto nel nuovo articolo D541-334 del Codice dell'ambiente, entreranno in vigore il 13 ottobre 2021.

I- Definizioni dei concetti presenti nell'articolo L541-10-15 del Codice dell'ambiente per permettere la sua applicazione

Il decreto specifica diversi concetti.

  • Frutta e verdura sono da intendersi come:"piante o parti di queste piante come steli, radici, tuberi, foglie, frutti, semi, che sono destinati al consumo umano, così come i funghi commestibili";
  • Frutta e verdura non trasformata sono:"frutta e verdura fresca che rispettano i limiti di preparazione che sono definiti dalle norme di commercializzazione come indicato dal Regolamento (CE) n. 543/2011 del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati e dal Regolamento (UE) n. 1333/2011 del 19 dicembre 2011 recante norme di commercializzazione per le banane, disposizioni sul controllo del rispetto delle norme di commercializzazione e disposizioni in materia di comunicazione nel settore delle banane; nonché dalle ordinanze emesse in applicazione dell'articolo 4 del decreto n. 55-1126 del 19 agosto 1955 recante applicazione dell'articolo L. 214-1 del Codice del Consumo per quanto riguarda il commercio di frutta e verdura";
  • Imballaggio si riferisce al "contenitore, involucro esterno o dispositivo di fissaggio, che copre interamente o parzialmente la frutta e la verdura, al fine di costituire un'unità di vendita per il consumatore e di assicurare la sua presentazione nel punto vendita";
  • Il materiale plastico si riferisce a: "un materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che possono agire come principale componente strutturale dei prodotti finali, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente e vernici, inchiostri e adesivi.

II- Scadenze per la frutta e la verdura per le quali il divieto degli imballaggi in plastica è progressivo

In applicazione dell'articolo L541-10-15 del Codice dell'ambiente, il decreto stabilisce la lista della frutta e della verdura che presentano un rischio di deterioramento quando sono vendute alla rinfusa e, specifica le scadenze, relative al divieto degli imballaggi in plastica, che devono essere applicate ad esse.

Queste scadenze sono:

  • Il 30 giugno 2023 per i pomodori a coste, i pomodori allungati che rientrano nel segmento Cuore, i pomodori ciliegia o cocktail (varietà in miniatura), le cipolle precoci, le rape precoci, i cavolini di Bruxelles, i fagiolini, l'uva, le pesche, le nettarine e le albicocche ;
  • Il 31 dicembre 2024 per indivie, asparagi, broccoli, funghi, patate precoci, carote precoci e carote baby, così come lattuga, lattuga d'agnello, verdure baby, erbe, spinaci, acetosa, fiori commestibili, germogli di fagioli mung e ciliegie, mirtilli, mirtilli rossi e uva spina;
  • Il 30 giugno 2026 per frutta matura, semi germogliati, lamponi, fragole, mirtilli, more, ribes, sambuco, surette e ribes, ribes nero e kiwai.

Come promemoria, con il decreto n. 2021-1279 del 30 settembre 2021, viene specificato l'elenco dei prodotti in plastica monouso che devono essere soggetti a una marcatura specifica stabilita a livello europeo. Questa marcatura, imposta dall'articolo 7 della Direttiva (UE) 2019/ 904 del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti di plastica sull'ambiente, ha lo scopo di informare i consumatori sulla presenza di plastica nei prodotti e sul loro impatto negativo sull'ambiente in caso di smaltimento incontrollato. Così, il marchio deve essere apposto sui prodotti per l'igiene femminile, sulle salviette per la pulizia personale e domestica, sui prodotti del tabacco e i relativi filtri, e sulle tazze e i bicchieri per bere. Esso è apposto nel modo indicato negli allegati I, II, III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151. I prodotti interessati da questo obbligo di marcatura sono autorizzati a vendere le loro scorte fino al 31 dicembre 2022, a condizione che siano stati immessi sul mercato prima del 3 luglio 2021. In caso di mancato rispetto di questo obbligo da parte di produttori, importatori o distributori di tali prodotti, il decreto prevede una sanzione penale, cioè una multa di terza classe. Queste disposizioni integrate, da quest'ultimo, nel nuovo articolo R541-335 del Codice dell'ambiente sono entrate in vigore il 3 ottobre 2021.

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