SpazzaCorrotti, non punibile chi denuncia episodi di corruzione
Nella bozza del ddl ribattezzato “SpazzaCorrotti”, c’è anche una norma che ritiene non punibile chi denuncia spontaneamente di aver commesso atti di corruzione o di induzione indebita, a patto che costui lo faccia prima che la notizia di reato venga iscritta a suo carico nel registro degli indagati, e comunque non oltre i tre mesi dalla commissione del fatto. È inoltre necessari oche costui fornisca elementi utili alla prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
Prevista nell’art. 1 del ddl, come anticipato da diversi quotidiani la non punibilità per chi si autodenuncia sarebbe una sorta di assoluta novità per l’ordinamento giuridico italiano, e estenderebbe la non punibilità anche al pubblico ufficiale, all’incaricato di pubblico servizio o al mediatore illecito, sempre a condizione che denuncino entro tre mesi o prima dell’indagine, e subordinandola pur sempre alla messa a disposizione dell’utilità percepita o di elementi che siano utili a individuarne il beneficiario.
Tra le altre novità anche una variazione dell’art. 2635 c.c., sulla base della quale sarebbe perseguibile d’ufficio la corruzione tra privati e la sua istigazione, con abrogazione del comma che dispone la procedibilità a querela della persona offesa. Ci sarebbe inoltre l’innalzamento delle pene per la corruzione nell’esercizio della funzione (da 6 a 8 anni) e per il traffico di influenza illecite (fino a 5 anni), così come il Daspo (cioè, il divieto a vita di partecipare agli appalti pubblici) per chi riceva condanne superiori a 2 anni.