Il nuovo d.lgs. Madia apporta qualche novità sui c.d. "furbetti del cartellino", che tanta cattiva immagine negli ultimi anni hanno apportato alla Pubblica Amministrazione. Ma in cosa consistono tali novità anti-spreco?
In primo luogo, una volta accertata la violazione delle norme sulla presenza sul posto di lavoro (sia inflagranza che attraverso appositi strumenti di videosorveglianza), il dipendente pubblico sarà sospeso entro 48 ore dal responsabile della struttura presso cui presta servizio o dall'ufficio che è competente per i procedimenti di natura disciplinare.
La sospensione del servizio interromperà anche l'erogazione dello stipendio ma, come espressamente richiesto dal Consiglio di stato e dalle commissioni parlamentari, non impedirà al dipendente la ricezione dell'assegno alimentare.
Ancora, con il provvedimento di sospensione la pubblica amministrazione dovrà procedere alla contestazione dell'addebito a carico del dipendente: da quel momento inizieranno 30 giorni utili per poter chiudere l'iter disciplinare. Il dipendente sarà quindi convocato in un contraddistorio con almeno 15 giorni di preavviso e fino alla data dell'audizione potrà inviare una memoria scritta o nelle ipotesi di grave impedimento potrà formulare un'istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa per non più di 5 giorni.
L'accetamento della falsa attestazione in servizio, a sua volta, comporterà l'obbligo di denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti entro 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La procura erariale, entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento disciplinare, potrà infine procedere per danno all'immagine nei confronti del dipendente infedele, con quantificazione da effettuarsi sulla base della rilevanza mediatica del fatto, e non inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio.